Accesso agli atti
Accesso civico - diritto e modulistica
Il diritto di Accesso
Il processo legislativo in materia di accessibilità continua ad evolversi rispondendo alle esigenze, sempre più estese, di trasparenza dell’azione pubblica, configurando diverse forme di accesso.
I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza. In particolare, la normativa vigente prevede:
● Accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni il cui iter procedimentale rimane invariato e può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
● Accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.
● Accesso civico generalizzato, disciplinato dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.
Informativa
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.gs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” i dati sono raccolti e trattati esclusivamente nell’ambito delle procedure di Accesso Civico e saranno attentamente conservati in archivi cartacei e informatizzati. Titolare del trattamento è Il Dirigente Scolastico che garantisce il rispetto degli obblighi di legge; il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; gli incaricati del trattamento sono gli Assistenti Amministrativi responsabili del singolo procedimento. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 l’interessato ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i suoi dati o opporsi per motivi legittimi all’utilizzo degli stessi.
La richiesta può essere inoltrata ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
rmis10200l@istruzione.it e rmis10200l@pec.istruzione.it.
ACCESSO AGLI ATTI EX ART. 22 L. 241/90
L'accesso a documenti amministrativi o documentale, previsto dall'art.22 della Legge n.241/1990, permette di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto richiedente abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. Chi dall'esercizio dell'accesso veda compromesso il proprio diritto alla riservatezza (i cosiddetti controinteressati) si può opporre.
I possibili esiti della richiesta di accesso sono: differimento, accoglimento o rigetto.
L'ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi).
(utilizzare il modulo: MODULO ACCESSO AGLI ATTI EX ART. 22 L.241_90)
L’articolo 25, comma 1, della L. 241/1990 prevede che il diritto di accesso ai documenti amministrativi “si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura”. Pertanto, mentre la visione o la trasmissione di copia digitale degli atti è da intendersi gratuita la riproduzione di copia cartacea prevede il pagamento delle seguenti tariffe, come previsto dal Regolamento n.662 del 17 aprile 2019 emanato dal MIM:
● € 0,25 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A4;
● € 0,50 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A3;
● € 1,00 a pagina qualora l’esercizio del diritto di accesso presupponga la copertura di dati personali nel rispetto del Codice sulla Privacy;
● € 10,00 per ogni notifica eseguita in favore dei contro interessati (comprensivi di spese postali e amministrative);
● € 16,00 sottoforma di marca da bollo per ogni 4 fogli/facciate, ove sia necessario;
● € 12,50 per ogni singola richiesta, a titolo di diritti di ricerca;
● € 0,10 per ogni pagina, a titolo di diritti di visura (anche per i documenti presenti in formato elettronico);
● € 1,00 per ogni pagina, a titolo di diritti di visura, qualora l’esercizio del diritto di accesso presupponga la copertura di dati personali nel rispetto del Codice sulla Privacy.
Si ricorda che l’articolo 65, comma 2, del d.lgs. n. 217/2017, così come novellato dall’articolo 24, comma 2, lettera a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni), prevede l’obbligo di utilizzare esclusivamente la piattaforma pagoPA, prevista in conformità dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le Pubbliche amministrazioni. Pertanto, sarà cura dell’Amministrazione comunicare l’ammontare esatto della somma dovuta e predisporre l'evento di pagamento sul sistema PAGO INRETE.
ACCESSO CIVICO SEMPLICE ART. 5, D.Lgs. 33/2013
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’Amministrazione. Il Responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione; successivamente, effettuata la verifica dell’omessa pubblicazione, procede, entro trenta giorni, alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica l’avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile per la trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Ai fini della migliore tutela dell’esercizio dell’accesso civico, le funzioni relative all’accesso civico di cui al suddetto articolo 5, comma 2, sono delegate dal responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al responsabile stesso.
(utilizzare il modello: MODULO ACCESSO CIVICO SEMPLICE)
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO ART.5 c.2, D.Lgs.33/2013 come modificato dal D.lgs.97/2016 FOIA (Freedom of Information Act) (Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria)
L’accesso civico generalizzato, introdotto dall’art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo. La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza. L’istanza va presentata all’Ufficio responsabile del procedimento.
Modello richiesta accesso generalizzato
(utilizzare il modello: MODULO ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO)